Statuto Radio Mater

 

Copia conforme all'originale

Allegato "A" al n. 19586/9314 di repertorio

 

STATUTO
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"RADIO MATER"

 

Art. 1
Denominazione, sede e durata

  1. E' costituita un 'organizzazione di volontariato, denominata "RADIO MATER" nella forma giuridica di Associazione riconosciuta.
  2. L’Associazione ha sede legale in Albavilla, alla via XXV Aprile, n. 3.
  3. Il trasferimento della sede legale nella medesima provincia non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2
Disciplina

  1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel contesto delle leggi nazionali e regionali di riferimento e secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell'Associazione stessa.
  3. L’Assemblea potrà predisporre un Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Il Regolamento non può contenere previsioni in contrasto o derogatorie dello Statuto.
 

Art. 3
Finalità

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue, attraverso l'attività volontaria, personale e gratuita dei propri associati la realizzazione di un servizio sociale, culturale, religioso e di solidarietà attraverso, anzitutto, la radiodiffusione sonora e televisiva a carattere comunitario. A tal fine potrà essere utilizzato ogni strumento tecnico e/o elettronico necessario al raggiungimento delle finalità dichiarate.
  2. L’Associazione, per il raggiungimento delle finalità sopra declinate, si propone, in particolare, di:
    • svolgere un servizio di volontariato finalizzato alla radiodiffusione sonora e televisiva a carattere culturale, religioso e assistenziale, in linea con le finalità delle radio a carattere comunitario, così come delineate nella L. n. 223/1990
    • produrre e/o acquistare programmi inerenti all’informazione, all’educazione alla salute e finalizzati alla promozione dell'uguaglianza e della solidarietà all’interno delle Comunità, alla libertà d'espressione e d'opinione, alla pace e allo sviluppo della democrazia;
    • salvaguardare il valore delle relazioni interpersonali e il carattere dialogico della comunicazione dando risposta ai bisogni di comunicazione presenti nel contesto territoriale e sociale, anche al fine di creare un luogo di discussione e di approfondimento nel quale affrontare i problemi specifici delle persone e della società;
    • divenire strumento di accoglimento dei bisogni sociali dichiarati, al fine di intervenire successivamente con azioni concrete a favore di coloro che siano più fragili e/o bisognosi;
    • predisporre luoghi di accoglienza e preghiera, anche interagendo con altri enti, al fine di accogliere e sostenere i bisognosi e coloro che desiderano trovare un luogo di accoglienza e solidarietà;
    • organizzare eventi e momenti di convivialità finalizzati alla crescita spirituale ed al perseguimento delle finalità sociali.
  3. L'Associazione potrà inoltre compiere ogni operazione ritenuta necessaria o utile, che non sia in contrasto con la specifica disciplina che regola la qualifica di Associazione di volontariato, per la realizzazione delle proprie finalità. A titolo esemplificativo, potrà acquistare, locare e/o condurre in comodato beni immobili e mobili nonché affittare, acquistare, noleggiare beni mobili, impianti radio trasmittenti, sottoscrivere contratti, effettuare compravendite ed ogni altra attività si renda necessaria od opportuno al raggiungimento degli scopi

Art. 4
Patrimonio e fonti di finanziamento

  1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
    1. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
    2. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
    3. da donazioni, legati, lasciti.
  2. I proventi con cui provvedere all’attività e alla vita dell'Associazione sono costituiti:
    1. proventi derivanti dal proprio patrimonio;
    2. donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati non espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
    3. contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
    5. quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
    6. ogni altro provento derivante dallo svolgimento di attività, purché consentite dalle specifiche disposizioni applicabili all'Associazione.
 

Art. 5
Associati

  1. All’Associazione possono aderire coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e che si rendano disponibili a collaborare in modo significativo nelle attività dell’Associazione. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, alla quale deve essere necessariamente allegata una lettera di presentazione sottoscritta da un associato.
  2. Gli associati sono suddivisi in fondatori e ordinari.
  3. Gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.
  4. Gli associati ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
  5. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di soggetti giuridici, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge.
  6. Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso in esame la domanda di adesione dell’aspirante associato, ne delibera o meno l'iscrizione nel libro degli associati. L'ammissione decorre dall'iscrizione nel citato libro. Con l’ammissione l'associato si impegna ad accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione.
  7. Il diritto al voto spetta ad ogni associato maggiore di età per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Non vi è alcuna differenza tra gli associati e l’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  8. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 6
Diritti e doveri degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:
    • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    • di partecipare alle assemblee ed essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
    • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
    • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
  2. Essi hanno, altresì, il dovere di:
    • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
    • prestare la propria attività in conformità a quanto previsto dal Regolamento o deliberato dal Consiglio Direttivo;
    • svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
    • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
    • rispettare lo statuto e i regolamenti e tutte le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    • tenere ogni utile comportamento finalizzato a non ledere il buon nome dell’Associazione.
  3. Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
 

ART. 7
Perdita della qualifica di associato

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
  2. L'associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  3. L’aderente all’Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato per comportamenti contrastanti con gli scopi statutari e persistente violazione degli obblighi e delle regole previste dallo statuto, da eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi dell’Associazione.
  4. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’associato dall’Associazione viene comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione

Art. 8
Organi sociali

  1. Sono organi dell’Associazione:
    • l'Assemblea degli associati;
    • il Consiglio direttivo;
    • il Presidente ed il vice-presidente se nominato;
    • il Revisore legale;
  2. Tutte le cariche sono gratuite, fatto salva quella del revisore legale.
 

Art. 9
Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
  2. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente se nominato. Essa viene convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
  3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli associati.
  4. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Sono ammesse le deleghe nel numero stabilito dalle disposizioni di legge o, in assenza, secondo gli indirizzi di prassi e comunque evitando qualsiasi concentrazione di deleghe in capo a singoli associati.
  5. Le votazioni avvengono in modo palese per alzata di mano, tranne nei casi in cui riguardino le persone e sia chiesto esplicitamente lo scrutinio segreto.
  6. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato in apposito Libro presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
  7. Le delibere dell'Assemblea impegnano, prese in conformità alle regole statutarie, obbligano tutti gli associati, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti

Art.10
Compiti dell’Assemblea

  1. All'Assemblea ordinaria compete di:
    • approvare il bilancio consuntivo;
    • ratificare l’importo della quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo;
    • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione ed approvare il programma delle attività;
    • approvare i regolamenti, se predisposti;
    • eleggere il Consiglio Direttivo;
    • revocare il Presidente, il vice-Presidente ed il Consiglio Direttivo, per gravi mancanze
    • ratificare la sostituzione di membri del Consiglio Direttivo deliberata dal medesimo;
    • nominare il Revisore legale;
    • deliberare su quant’altro le sia demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
  2. All’Assemblea straordinaria compete la discussione e l’approvazione delle proposte di modifica dello statuto e la deliberazione di scioglimento, messa in liquidazione dell’associazione e devoluzione del patrimonio nei limiti di quanto previsto dalle normative applicabili. Compete, altresì, all’Assemblea straordinaria ogni altra deliberazione che sia alla stessa specificamente demandata dall’Assemblea o dal Consiglio direttivo.
 

Art. 11
Convocazione dell'Assemblea

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno otto giorni prima della riunione, con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell’avvenuta ricezione ed ogni altro mezzo idoneo a dare conferma di avvenuta ricezione.
  2. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
  3. n prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. All’apertura di ogni seduta il Presidente nomina un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con lo stesso.
  5. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 22.

ART. 12
Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile tra 3 e 5 membri, definito dall'Assemblea in sede di elezione. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza un Presidente.
  3. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica cinque anni e scadono con l’Assemblea che approva il bilancio relativo al quinto esercizio e possono essere rieletti.
  4. Compete al Consiglio Direttivo:
    • compiere tutti gli atti per la corretta gestione dell’Associazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
    • predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro quattro mesi (120 giorni) dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque entro i termini previsti dalle disposizioni di legge;
    • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
    • eleggere il Presidente ed, eventualmente, il vice Presidente;
    • nominare, se utili per il funzionamento dell’associazione, il Segretario e il Tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
    • accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
    • deliberare l’esclusione degli associati;
    • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
    • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
  5. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.
  6. In caso di impedimento, revoca o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio può cooptare un Consigliere, fatta salva la necessità di chiedere la sua ratifica all'Assemblea nella prima riunione utile e, comunque non oltre un mese dalla cooptazione.
  7. n caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggior parte dei Consiglieri, si intenderà decaduto l’intero Consiglio.
 

ART. 13
Riunioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o su richiesta motivato della maggioranza dei suoi membri ed, in ogni caso, almeno due volte all'anno per deliberare sul bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.
  2. La convocazione avviene con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell’avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica, con avviso dell’avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
  3. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il Revisore legale.
  4. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, le adunanze del Consiglio hanno validità se sia presente la maggioranza dei suoi componenti e la delibera sia presa a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
  5. Alle riunioni possono partecipare, se invitati, esperti esterni o altre persone, senza diritto di voto.
  6. Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei Consiglieri il Consiglio decade ed i restanti Consiglieri provvedono all'immediata convocazione dell'Assemblea e al disbrigo delle operazioni essenziali.
  7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    • che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
    • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
    • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
  8. Verificandosi tali presupposti, l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
  9. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14
Il Presidente e Il vice-Presidente

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica cinque anni o comunque fino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto.
  3. Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni della stessa e del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.
  4. Il Presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
  5. Il Consiglio Direttivo può nominare un vice-Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
  6. Egli è nominato dall’Assemblea, dura in carica sino all'approvazione del quinto bilancio successivo alla sua nomina, ed è rinominabile.
  7. Egli è nominato dall’Assemblea, dura in carica sino all'approvazione del quinto bilancio successivo alla sua nomina, ed è rinominabile.
 

Art. 15
Il Direttore Tecnico

  1. Per la migliore realizzazione delle finalità e lo svolgimento delle attività dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Tecnico, anche al di fuori degli associati. Il Direttore Tecnico:
    1. coordina le attività dell’Associazione sul piano tecnico ed esecutivo;
    2. coadiuva il Presidente nell’attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo, al quale relazione lo stato delle attività allo stesso affidate;
    3. partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con la possibilità di esprimere pareri consultivi ed opinioni sulle materie di competenza e, su quanto altro gli sia espressamente richiesto dal Consiglio.

Art. 16
Il revisore legale

  1. La funzione di controllo è esercitata da un Revisore legale iscritto nell’apposito Albo ministeriale. Può essere altresì nominato un supplente.
  2. Egli è nominato dall’Assemblea, dura in carica sino all'approvazione del quinto bilancio successivo alla sua nomina, ed è rinominabile.
  3. La carica di Revisore è incompatibile con tutte le altre cariche statutarie.
  4. l Revisore ha il compito:
    • di controllare la gestione contabile dell'Associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa;
    • redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea;
    • svolgere ogni altro compito a lui affidato dalle disposizioni di legge applicabili alla forma e qualifica dell’associazione.
  5. Le relazioni periodiche del Revisore sono conservate in apposito Libro.
  6. Egli può, inoltre, assistere alle Assemblee degli associati e alle riunioni del Consiglio Direttivo e deve essere invitato in tutte le ipotesi nelle quali si discuta di aspetti che ineriscano ai suoi compiti.
 

Articolo 17
Gratuità delle cariche

  1. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’associazione.

Art. 18
Bilancio

  1. L'esercizio economico dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro il mese dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, o nel diverso termine previsto dalle disposizioni di legge, il bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
  3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
  4. E' fatto espresso divieto alla Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  5. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse
 

Art. 19
Convenzioni

  1. Eventuali Convenzioni tra l’Associazione di volontariato ed altri enti, pubblici o privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.
  2. Copia di ogni Convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

ART. 20
Personale retribuito

  1. L’Associazione di volontariato svolge la propria attività con l’apporto fondamentale dei volontari. Può avvalersi di personale retribuito nei limiti delle necessità per qualificare la propria attività e, comunque, entro i limiti previsti dalle disposizioni ad essa applicabili.
  2. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.
  3. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, dall’Assemblea degli associati convocata con tale specifico ordine del giorno.
 

Art. 21
Responsabilità ed assicurazione degli associati

  1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso i terzi.
  2. L’Associazione potrà, altresì, stipulare assicurazioni per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

Art. 22
Modifiche statutarie e scioglimento

  1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o a da almeno un decimo degli associati.
  2. La deliberazione che approva le modifiche dall’Assemblea deve avvenire con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
  3. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, dall’Assemblea degli associati convocata con tale specifico ordine del giorno.
  4. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.
  5. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore e comunque in ossequio alle disposizioni di legge applicabili. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.
 
 

Art. 23
Disposizioni finali

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative specifiche applicabili alla forma e qualifica dell’ente, a quelle generali, in quanto applicabili per analogia, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico. F.to Mario Galbiati

Monica De Paoli